Ordinanza 240/2011 (ECLI:IT:COST:2011:240)
Massima numero 35798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale - Reiezione.
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) − in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi− in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti la questione, lungi dal risolversi in una mera critica a scelte di politica criminale, deduce una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un ben preciso tertium comparationis.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) − in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi− in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti la questione, lungi dal risolversi in una mera critica a scelte di politica criminale, deduce una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un ben preciso tertium comparationis.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 630
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte