Ordinanza 240/2011 (ECLI:IT:COST:2011:240)
Massima numero 35798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35797  35799


Titolo
Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Eccezione di inammissibilità della questione siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale - Reiezione.

Testo
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, siccome costituente una mera critica a scelte di politica criminale, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) − in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi− in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti la questione, lungi dal risolversi in una mera critica a scelte di politica criminale, deduce una violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena basata su un ben preciso tertium comparationis.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 630  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte