Ordinanza 191/2023 (ECLI:IT:COST:2023:191)
Massima numero 45795
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  20/09/2023;  Decisione del  20/09/2023
Deposito del 17/10/2023; Pubblicazione in G. U. 18/10/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Tribunale di Roma - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma in relazione al diniego del Senato di autorizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, l'utilizzo di conversazioni telefoniche e captazioni occasionali antecedenti all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento penale). (Classif. 114003).

Testo

Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 62/2023 – mass. 45460; O. 69/2020 – mass. 43150; O. 25/2013 – mass. 36921; O. 142/2011 – mass. 35599).


Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 62/2023 – mass. 45460; O. 261/2022 – mass. 45197; O. 276/2008 – mass. 32704; O. 275/2008 – mass. 32703).


(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, volto a dichiarare la non spettanza del potere di quest’ultimo di negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 – Doc. IV, n. 10 –, l’autorizzazione a utilizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, le conversazioni telefoniche e le captazioni occasionali antecedenti all’iscrizione del medesimo senatore nel registro degli indagati nell’ambito di un procedimento penale. Quanto al profilo soggettivo, sono riconosciute la natura di potere dello Stato sia al GUP del Tribunale di Roma che al Senato della Repubblica. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, essendo questo volto a lamentare l’alterazione del corretto equilibrio tra l’esercizio della funzione giurisdizionale e la salvaguardia delle prerogative e delle immunità parlamentari di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., asseritamente menomato dalla pretesa del Senato della Repubblica di valutare autonomamente il requisito della necessità probatoria previsto dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e di ritenere di natura indiretta, anziché fortuita o occasionale, le restanti intercettazioni di cui il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo nel giudizio pendente dinnanzi ad esso).



Atti oggetto del giudizio

 09/03/2022  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6    co. 2