Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 718 del 1985, se il fatto è di lieve entità - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979) − in rapporto al reato, in assunto analogo, di cosiddetto sequestro di ostaggi− in forza della quale «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà ai due terzi». Infatti, per un verso, la disciplina del sequestro di ostaggi non costituisce comunque un tertium comparationis idoneo a dimostrare il vulnus costituzionale denunciato, trattandosi di fattispecie criminosa che, rispetto al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., appare più ampia e generica e di maggiore comprensività, includendo anche sequestri di persona effettuati a scopo "dimostrativo" o a sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche (persino "nobili", da un punto di vista astratto), rispetto ai quali − nella prospettiva del legislatore − si giustifica la previsione di una attenuante ad effetto speciale, quale quella del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 718 del 1985; per altro verso, l'accoglimento del petitum del giudice rimettente provocherebbe una sperequazione di segno contrario a quella denunciata, posto che la pena minima applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione finirebbe per risultare sensibilmente inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, terzo comma, e 629 cod. pen., per l'estorsione, anche solo tentata, attuata con modalità diverse e meno pregne di disvalore rispetto alla privazione dell'altrui libertà personale.
- Per una questione di legittimità costituzionale parzialmente analoga, volta a censurare, in riferimento ai medesimi parametri (oltre che all'art. 27, primo comma, Cost.), l'art. 630 cod. pen. nella parte in cui stabilisce la pena minima di «anni venticinque di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità», v. la menzionata ordinanza n. 163 del 2007.