Reati ministeriali - Richiesta di giudizio immediato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, membro della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro la Procura della Repubblica ed il G.I.P. del Tribunale di Milano - Asserita non spettanza all'autorità giudiziaria del potere di avviare ed esperire indagini nei confronti del Presidente de Consiglio, del potere di procedere alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso nonché del potere di emettere il decreto di giudizio immediato senza previa trasmissione degli atti al Collegio per i reati ministeriali - Denunciata menomazione delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati in merito alla qualificazione del reato addebitato nonché all'esercizio della potestà autorizzatoria di cui all'art. 96 Cost. e all'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale, con il quale si chiede che la Corte costituzionale: dichiari che non spettava al primo «esperire indagini» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, membro della Camera dei deputati, nonché procedere alla richiesta di giudizio immediato relativamente al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), «in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione»; dichiari che non spettava al secondo procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, né affermare, in relazione al contestato delitto di concussione, la natura non ministeriale dello stesso, omettendo di rilevare «la necessaria trasmissione degli atti» al Collegio per i reati ministeriali con i provvedimenti del caso, «in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione» a quest'ultima; conseguentemente, provveda all'«annullamento delle attività poste in essere e degli atti adottati» dai citati P.M. e G.i.p. Invero, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell'art. 96 Cost., mentre la legittimazione a resistere nel presente conflitto va riconosciuta sia al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano − in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita − che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in quanto direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 Cost. e, quindi, gravato dall'obbligo di esercitare l'azione penale e di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate. Quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, risultando comunque impregiudicata da tale preliminare valutazione − adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio − ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l'altro, alla natura degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un'idonea "materia di conflitto". Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, va disposta la notificazione del ricorso e dell'ordinanza anche al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
- Sulla legittimazione la Camera dei deputati a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell'art. 96 Cost., v. le citate: ordinanza n. 104 del 2011; sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994.
- In generale, sulla legittimazione del G.i.p. ad essere parte nel giudizio ex art. 37 della legge n. 87 del 1953, v., tra le molte, la citata sentenza n. 82 del 2011, mentre su quella del Procuratore della Repubblica, in quanto direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 Cost., v. la menzionata ordinanza n. 104 del 2011.
- Sulla necessità che sia disposta, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notifica del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto anche al ramo del Parlamento non ricorrente Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, v. sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 104 del 2011; n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995, tutte citate in ordinanza.