Sentenza 242/2011 (ECLI:IT:COST:2011:242)
Massima numero 35802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/07/2011; Decisione del
20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c ), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Eccepita inammissibilità per difetto di incidentalità della questione - Reiezione.
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c ), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Eccepita inammissibilità per difetto di incidentalità della questione - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost. -, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità motivata in relazione alla circostanza che il bando di concorso impugnato nel giudizio principale avrebbe carattere meramente riproduttivo della disposizione censurata. In realtà, il giudizio a quo ha ad oggetto un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, costituito dall'impugnativa del suddetto bando - È citata la sentenza n. 263 del 1994.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost. -, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità motivata in relazione alla circostanza che il bando di concorso impugnato nel giudizio principale avrebbe carattere meramente riproduttivo della disposizione censurata. In realtà, il giudizio a quo ha ad oggetto un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, costituito dall'impugnativa del suddetto bando - È citata la sentenza n. 263 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
07/08/2006
n. 5
art. 92
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
12/09/2008
n. 16
art. 53
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte