Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c ), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Irragionevolezza - Sacrificio del principio del merito nel reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Esso, nel disporre che «a partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce», utilizza il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nelle suddette graduatorie in tale modo derogando al principio, previsto dallo stesso art. 92, comma 2, secondo il quale i docenti sono inseriti tenuto conto dei titoli professionali posseduti. Tale deroga «non può superare il vaglio di ragionevolezza» in quanto comporta il sacrificio del «principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti, quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica».
È citata la sentenza n. 41 del 2011.