Sentenza 242/2011 (ECLI:IT:COST:2011:242)
Massima numero 35804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/07/2011;  Decisione del  20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35801  35802  35803  35805  35806  35807  35808


Titolo
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilità per genericità e contraddittorietà della censura relativa all'art. 3 Cost. - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - censurato in relazione all'art. 3, Cost. nella parte in cui prevede che in sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali dei docenti da effettuarsi nel 2010, siano attribuiti quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali -, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità e contraddittorietà prospettata in ragione dell'asserito omesso chiarimento della durata temporale degli effetti della disposizione censurata. Il rimettente ha infatti specificato che la censura consegue all'introduzione di un criterio di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica contrastante con quello precedente e che detto criterio si applicherebbe solo per l'aggiornamento straordinario delle graduatorie previsto per il 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  28/12/2009  n. 19  art. 67  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte