Sentenza 242/2011 (ECLI:IT:COST:2011:242)
Massima numero 35805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/07/2011; Decisione del
20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. - va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettata in quanto tali censure non sarebbero contenute nei ricorsi proposti nei giudizi principali. «Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie».
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. - va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettata in quanto tali censure non sarebbero contenute nei ricorsi proposti nei giudizi principali. «Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie».
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
28/12/2009
n. 19
art. 67
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte