Sentenza 242/2011 (ECLI:IT:COST:2011:242)
Massima numero 35806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/07/2011;  Decisione del  20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35801  35802  35803  35804  35805  35807  35808


Titolo
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilità per irrilevanza, non dovendo, il rimettente, fare applicazione della norma censurata - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - censurato in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui limita l'attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali all'aggiornamento straordinario delle graduatorie trentine da compiersi nell'anno 2010 - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, non dovendo il rimettente fare applicazione di essa. In realtà, la decisione in ordine alla suddetta questione è preliminare in quanto la definizione del giudizio principale - avente ad oggetto la norma del bando relativo all'aggiornamento delle graduatorie che prevede l'attribuzione di quaranta punti ai docenti che hanno prestato servizio nella Provincia - dipende proprio dall'applicazione della disposizione censurata.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  28/12/2009  n. 19  art. 67  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte