Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilità per irrilevanza della censura relativa all'art. 3 Cost. - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - avente ad oggetto l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 il quale stabilisce, in sede di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali, prevedendo, nel contempo, che tale punteggio sia riconosciuto per un massimo di quattro volte, purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno. L'eccepito difetto di rilevanza della questione, motivato in ragione del fatto che la censurata portata retroattiva della disposizione non rientrerebbe tra i motivi proposti nei ricorsi introduttivi dei giudizi principali e in quanto la norma censurata disciplinerebbe fattispecie successive alla sua entrata in vigore, è privo di fondamento. Infatti dall'ordinanza di rimessione si evince che l'art. 67, comma 8 della legge provinciale è censurato in quanto introdurrebbe una modalità di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica presso la provincia che si porrebbe in contrasto con il precedente e che si applicherebbe al solo aggiornamento straordinario del 2010, tornandosi successivamente ad applicare la disciplina stabilità dall'art. 92, comma 2, lett. e) della legge provinciale n. 5 del 2006. Inoltre, «l'attualità della lesione lamentata dalla parte ricorrente nel giudizio principale esclude, per ciò solo, che l'efficacia della norma possa ritenersi soltanto pro futuro».