Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario, per il quadriennio 2009-2013, delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente, da effettuarsi nell'anno 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 il quale dispone che ai fini dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009-2013, sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno. Tale previsione «non è conforme al canone della ragionevolezza in quanto introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un anno, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto a quella vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento dell'anno stesso». Infatti, i criteri di attribuzione del punteggio non trovano alcuna obiettiva ragione giustificatrice e si pongono in rapporto di assoluta discontinuità con quelli oggetto di deroga.