Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Crimini contro l'umanità - Tortura - Radicale incidenza sulla dignità della persona - Proibizione per diritto internazionale inderogabile - Obbligo costituzionale di accertamento e sanzione. (Classif. 081001).
La tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanità, proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo allo ius cogens di formazione consuetudinaria (art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 3 CEDU; art. 7, par. 1, lettera f, dello Statuto della Corte penale internazionale). Lo statuto universale del crimine di tortura è infatti connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura. L’accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde così a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell’imputato.