Sentenza 192/2023 (ECLI:IT:COST:2023:192)
Massima numero 45792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  27/09/2023;  Decisione del  27/09/2023
Deposito del 26/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45793  45794


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Crimini contro l'umanità - Tortura - Radicale incidenza sulla dignità della persona - Proibizione per diritto internazionale inderogabile - Obbligo costituzionale di accertamento e sanzione. (Classif. 081001).

Testo

La tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanità, proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo allo ius cogens di formazione consuetudinaria (art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 3 CEDU; art. 7, par. 1, lettera f, dello Statuto della Corte penale internazionale). Lo statuto universale del crimine di tortura è infatti connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura. L’accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde così a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell’imputato.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 5  

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 7  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3  

convenzione di New York    n.   art.   Preambolo