Sentenza 90/2025 (ECLI:IT:COST:2025:90)
Massima numero 46834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  11/06/2025;  Decisione del  11/06/2025
Deposito del 01/07/2025; Pubblicazione in G. U. 02/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46828  46829  46830  46831  46832  46833


Titolo
Processo penale – In genere – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Condizione per l’ammissione – Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni (art. 168-bis cod. pen.) – Conseguente esclusione del reato di “piccolo spaccio”, a seguito dell’innalzamento della pena intervenuto con il c.d. “decreto Caivano” – Disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l’esclusione del “piccolo spaccio” dal perimetro applicativo della messa alla prova – conseguente all’innalzamento del massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione realizzato dal d.l. n. 123 del 2023, come convertito – determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al più grave reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, per il quale l’ammissione a detto rito è consentita, nonostante il superamento dei limiti edittali previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in forza del rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Nel sottoporre ad un trattamento più rigoroso il reato meno grave, la disciplina censurata ribalta infatti la scala di disvalore – segnata dalle rispettive comminatorie edittali (reclusione da sei mesi, o diciotto in caso di “non occasionalità della condotta”, a cinque anni per il piccolo spaccio, e da uno a sei anni per l’istigazione) – tra le due figure criminose, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo, dando luogo ad una evidente anomalia alla luce delle finalità risocializzanti e deflattive della messa alla prova (prevista proprio per reati di moderata gravità) e della stessa funzione della fattispecie attenuata dello spaccio, che è quella di mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti, in presenza di condotte che realizzano un’offesa attenuata all’interesse protetto e sono espressione di criminalità minore, propria di fasce marginali della società. (Precedenti: S. 43/2024 - mass. 46050; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 146/2022 - mass. 44844; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 91/2018 - mass. 40073, 40074, 40075; S. 333/1991 - mass. 17541; S. 240/2015 - mass. 38624).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 168  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte