Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - Ius superveniens - Presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della questione sotto i profili della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione prospettata - Insussistenza.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, e del combinato disposto dei commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nonostante l'intervenuto ius superveniens non sussistono i presupposti per la restituzione degli atti al rimettente. Infatti, se è ben vero che, per effetto del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. n. 205 del 2010, è stato introdotto nel d.lgs. n. 152 del 2006 l'art. 182-bis, il quale prevede che l'attività di smaltimento dei rifiuti debba svolgersi «in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi», è altrettanto vero che ab origine identico principio era contenuto nel previgente art. 182, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006; sicché può certamente escludersi che, al riguardo, sia intervenuto un mutamento del quadro normativo che possa giustificare un riesame da parte del giudice a quo della non manifesta infondatezza e rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.