Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - Limitazione ad una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva dell'impianto per i rifiuti conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso - Ritenuta violazione dei principi di uguaglianza sotto il profilo dell'irrazionalità, di libertà d'iniziativa economica privata e di libera circolazione delle cose tra le Regioni, con lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Aberrazione interpretativa e contraddittorietà delle argomentazioni assunte dal rimettente - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, stante l'erroneità interpretativa sul contenuto delle disposizioni censurate e la contraddittorietà delle argomentazioni sviluppate dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33. Appare, infatti, uno sviluppo non contraddittorio con l'argomentazione del rimettente l'interpretazione che, invece, assegna al comma 2 portata generale, riguardando pertanto esso i rifiuti speciali non pericolosi ovunque prodotti, ed al successivo comma 3 portata limitata ai soli rifiuti extraregionali ma esclusivamente al fine di dettare per questi ultimi una condizione aggiuntiva (rispetto a quella già fissata per ogni rifiuto speciale non pericoloso dal comma 2) alla possibilità del loro smaltimento all'interno della Regione Veneto.