Sentenza 244/2011 (ECLI:IT:COST:2011:244)
Massima numero 35812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  20/07/2011;  Decisione del  20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35810  35811


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - Limitazione ad una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva dell'impianto per i rifiuti conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli altri profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva» dell'impianto per i rifiuti conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso. Infatti, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Sussiste inoltre il contrasto della disposizione censurata anche con l'art. 41 della Costituzione,poiché attraverso la fissazione, operata dalla disposizione censurata, di un limite, rapportato alla complessiva capacità dell'impianto e alla possibilità di ricevere rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore della discarica si determina, in assenza di ragioni di utilità sociale ovvero senza che ciò valga a prevenire danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità dell'uomo, un ingiustificato vincolo, a carico del gestore medesimo, alla sua libera facoltà di svolgere un'iniziativa economica.

Sulla riconducibilità della disciplina dei rifiuti nell'ambito della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. citate sentenze n. 249/2009 e n. 62/2008.

In tema di rifiuti speciali anche non pericolosi, v. citate sentenze n. 335/2001 e n. 10/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/01/2000  n. 3  art. 33  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/12/2010  n. 205  art. 1    co. 9  

decreto legislativo  03/03/2006  n. 152  art. 182  bis

decreto legislativo  03/03/2006  n. 152  art. 182