Straniero - Matrimonio nella Repubblica - Obbligatoria presentazione all'ufficiale dello stato civile di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano - Introduzione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, non proporzionata all'obiettivo di presidiare le frontiere e controllare i flussi migratori e inidonea ad assicurare un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti - Lesione dell'inviolabile e fondamentale libertà di contrarre matrimonio, garantita anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., l'art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Tale disposizione, infatti - nello stabilire che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Paese, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano - incide su di un diritto fondamentale quale quello di contrarre matrimonio, derivante dagli artt. 2 e 29 Cost., e rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, tanto più che il d.lgs. n. 286 del 1998 già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo"; oltre a ciò, tale disposizione è lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., perché la libertà matrimoniale è garantita anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Sul diritto costituzionalmente garantito di contrarre matrimonio v., tra le altre, le sentenze n. n. 445 del 2002 e n. 138 del 2010.