Sentenza 246/2011 (ECLI:IT:COST:2011:246)
Massima numero 35814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
20/07/2011; Decisione del
20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Prevista cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. "spoil system") - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Prevista cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. "spoil system") - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
Deve essere dichiarata, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Come è stato precisato con la sentenza n. 124 del 2011, «se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni». Restano assorbiti gli altri profili di censura.
Deve essere dichiarata, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Come è stato precisato con la sentenza n. 124 del 2011, «se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni». Restano assorbiti gli altri profili di censura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 8
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 159
legge
24/11/2006
n. 286
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte