Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Eccepita inammissibilità della questione per omessa individuazione ad opera del rimettente di una interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni per omesso tentativo del rimettente di pervenire ad una interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale; ad una interpretazione, cioè, che consenta di ritenere, da un lato, che la normativa sul raddoppio dei termini di accertamento si applichi solo alle annualità successive all'anno 2006, nel quale è entrata in vigore la normativa denunciata; dall'altro, che «l'eventuale denuncia» debba essere presentata, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., anteriormente allo spirare dei termini "brevi" di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. Infatti il rimettente muove da una interpretazione non implausibile delle disposizioni denunciate, assumendo che, in forza di esse, il raddoppio dei termini di accertamento si applichi: a) anche se la denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non sia stata presentata prima del decorso del termine ordinario di accertamento; b) anche alle annualità antecedenti all'anno 2006, nel quale sono entrate in vigore tali disposizioni.