Sentenza 247/2011 (ECLI:IT:COST:2011:247)
Massima numero 35819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  20/07/2011;  Decisione del  20/07/2011
Deposito del 25/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35815  35816  35817  35818  35820  35821  35822  35823


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta lesione del diritto di difesa del contribuente e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza per ritenuta intervenuta proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta - Erroneo presupposto interpretativo della normativa censurata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. perché il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la normativa censurata «proroghi o riapra termini di decadenza ormai scaduti». L'erroneità di tale presupposto è evidente, ove si consideri che i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una "proroga" di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria procedente, in presenza di "eventi peculiari ed eccezionali". Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.

In tema di termini decadenziali, v. citate sentenze della Corte di Cassazione civile, sentenze n. 2376, n. 10123 e n. 582/2010; n. 25610, n. 22748, n. 22745 e n. 16927/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 633  art. 57  co. 3

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 37  co. 25

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 37  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte