Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta lesione del diritto di difesa del contribuente - Erroneo presupposto interpretativo della normativa censurata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione all'art. 24 Cost., sotto due profili: a) perché la denuncia penale, se proposta dopo il decorso dei termini "brevi" di decadenza, potrebbe intervenire quando il contribuente, ritenendo non piú accertabile il rapporto tributario, non sia piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili; b) perché, non prevedendo un «ragionevole» ed «oggettivamente determinato» termine di notificazione dell'atto impositivo e consentendo «una distanza eccessiva tra il fatto e la contestazione», comporta una «indeterminata soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco» e, quindi, vanifica la difesa del contribuente. Quanto alla lesione del diritto di difesa - dedotta sotto il profilo che il contribuente non sarebbe piú in grado di difendersi qualora non fosse più in possesso delle scritture e dei documenti contabili da lui «legittimamente» eliminati dopo il decorso del termine "breve" di accertamento -, va rilevato che il rimettente procede da un erroneo presupposto interpretativo, assumendo che l'obbligo di conservazione delle suddette scritture e documenti persista solo fino alla scadenza del termine "breve" di accertamento previsto dai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. In realtà il contribuente, per effetto dell'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto a conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; pertanto, se il termine previsto dalla legge, in presenza dell'obbligo di denuncia delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata, ne segue che il contribuente ha l'obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato. Quanto, poi, alla lesione del diritto di difesa, dedotta sotto il diverso profilo dell'irragionevole ed eccessiva distanza temporale tra «il fatto e la contestazione», tale da comportare una indeterminata soggezione del contribuente all'azione «esecutiva» (rectius: accertativa) del fisco, è agevole osservare che il termine non è né indeterminato né irragionevolmente ampio.