Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta violazione del principio della irretroattività della sanzione penale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione all'art. 25 Cost. perché, in presenza di ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 74 del 2000 per le quali vi sia l'obbligo di denuncia, essa rende retroattivamente applicabile la sanzione del raddoppio dei termini per l'accertamento dell'imposta. Infatti, la disciplina del raddoppio dei termini non ha natura sanzionatoria. Non è perciò invocabile, nella specie, il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole previsto dall'evocato secondo comma dell'art. 25 Cost. E ciò a prescindere dalla considerazione che la disciplina fiscale censurata si applica solo per l'avvenire, con riferimento sia agli illeciti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 sia a quelli commessi anteriormente e per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.