Sanità pubblica - Possibilità per le Regioni di individuare prestazioni (nella specie: dialisi) o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati - Asserito contrasto con il principio di legalità sostanziale - Esclusione - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che prevede la possibilità per le Regioni di individuare prestazioni - nella specie: dialisi - o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati), sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 113 Cost., per asserito contrasto con il principio di legalità sostanziale, poiché, nel caso in esame la circostanza che l'esercizio del potere di autorizzazione avvenga sulla base di specifiche attività di contrattazione, intercorrenti «tra Giunta regionale e USL, da un lato, ed i vari soggetti accreditati, pubblici e privati, erogatori delle prestazioni, dall'altro, esclude l'arbitrarietà del suo esercizio e, con esso, la violazione del principio di legalità sostanziale da parte della norma che detto potere contempla.
In tema di principio di libera scelta delle prestazioni sanitarie, v. sentenza n. 200/2005.