Sanità pubblica - Possibilità per le Regioni di individuare prestazioni (nella specie: dialisi) o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati - Asserita limitazione, su base regionale, dell'esercizio del diritto fondamentale ai livelli essenziali di assistenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che prevede la possibilità per le Regioni di individuare prestazioni - nella specie: dialisi - o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati), sollevata per asserita violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera m), Cost. Infatti, la natura intrinseca dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dalla norma costituzionale prima citata, esclude, per evidenti ragioni logico-giuridiche, che la stessa norma possa essere indicata come fondamento di un principio di libertà di scelta delle strutture presso cui ricevere prestazioni di cura, giacché tale principio introduce in capo all'utente un diritto non incidente sui livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni, sicché gli interventi del legislatore destinati ad influire su tale libertà non rilevano sul versante delle prestazioni, ma su quello delle modalità con le quali l'utente può fruire delle stesse.
In senso analogo, in tema di livelli essenziali delle prestazioni, v. citate sentenze n. 371/2008 e n. 387/2007.