Sanità pubblica - Possibilità per le Regioni di individuare prestazioni (nella specie: dialisi) o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati - Ritenuta limitazione, su base regionale, dell'esercizio del diritto alla salute, con compressione della libertà di scelta degli aventi diritto - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che prevede la possibilità per le Regioni di individuare prestazioni - nella specie: dialisi - o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati), sollevata in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. Infatti, il principio di libera scelta non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
In tema di libertà di scelta dell'assistito in relazione alle prestazioni sanitarie , v. citate sentenza n. sentenza n. 94/2009, n. 111, n. 200 del 2005, 267/1998 e 416/1995).