Ordinanza 250/2011 (ECLI:IT:COST:2011:250)
Massima numero 35828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  20/07/2011;  Decisione del  20/07/2011
Deposito del 27/07/2011; Pubblicazione in G. U. 03/08/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Divieto di disporre e mantenere la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata sia la madre di prole, con lei convivente, totalmente invalida, in condizioni di salute particolarmente gravi e bisognosa di continue cure ed assistenza, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a fornire le suddette cure ed assistenza - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei diritti a tutela della famiglia e dei figli - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla rilevanza della questione - Petitum oscuro o comunque segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29, primo comma, 30, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «il divieto di disporre e mantenere la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata sia la madre di prole, con lei convivente, totalmente invalida, che versa in condizioni di salute particolarmente gravi e che, per tale ragione, necessita di continue cure ed assistenza o il padre, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a fornire alla prole le cure e l'assistenza di cui ha ininterrottamente bisogno». Infatti, il rimettente ha omesso di descrivere in modo sufficiente la fattispecie al suo esame, in quanto, pur ponendo a fondamento della propria argomentazione l'asserita impossibilità della moglie del detenuto di prestare adeguata assistenza alla figlia minore ammalata, a causa dell'attività lavorativa svolta dalla donna, nulla riferisce circa la natura e le caratteristiche di tale attività, nonché sull'impegno temporale da essa richiesto, sì da precludere ogni possibile valutazione sulla rilevanza della questione sollevata. Sotto altro profilo, il petitum formulato è oscuro o comunque segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative, in relazione all'orientamento della questione prospettata ora verso la rilevanza della minore età della prole convivente ora verso una declaratoria di illegittimità costituzionale che, in presenza di figli portatori di handicap gravemente invalidanti, andrebbe adottata prescindendo dall'età dei medesimi.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 2

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte