Sentenza 192/2023 (ECLI:IT:COST:2023:192)
Massima numero 45794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  27/09/2023;  Decisione del  27/09/2023
Deposito del 26/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45792  45793


Titolo
Processo penale - Assenza e contumacia - Possibilità che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dalla Convenzione di New York quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa - Omessa previsione - Violazione dei diritti inviolabili della vittima, del dovere della Repubblica di perseguire i crimini contro la dignità umana e degli standard internazionali di tutela dei diritti umani - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura (CAT), l’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione stessa, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La norma censurata dal GUP del Tribunale di Roma rivela una lacuna ordinamentale che offende la dignità della persona e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tortura. Infatti, impedendo sine die la celebrazione del processo per l’accertamento del reato di tortura, si annulla un diritto inviolabile della vittima. Ferma la presunzione di non colpevolezza che assiste, nel caso de quo, i funzionari egiziani imputati dei delitti commessi in danno di Giulio Regeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, non può negarsi che, nella specie, a causa del rifiuto delle autorità egiziane di rendere noti i loro recapiti ai fini della notifica della vocatio in iudicium, si siano determinate obiettivamente le condizioni di una fattuale immunità extra ordinem, incompatibile con il diritto all’accertamento processuale, quale primaria espressione del divieto sovranazionale di tortura e dell’obbligo per gli Stati di perseguirla. La lacuna censurata inoltre apre irragionevolmente uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia. La decisione di accoglimento va tuttavia delimitata in coerenza sia con i presupposti di rilevanza delle questioni, sia con gli obblighi internazionali, che per il crimine di tortura giustificano una peculiare composizione delle garanzie partecipative. La necessità di emendare l’illegittima lacuna normativa con una pronuncia additiva non concerne quindi ogni ipotetica fattispecie nella quale la notifica personale della vocatio all’imputato sia resa impossibile dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, ma inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura definite dall’art. 1, comma 1, CAT. Alla delimitazione oggettiva per il titolo di reato corrisponde una delimitazione soggettiva per la qualità dell’autore, che è soltanto l’agente della funzione pubblica, cui viene equiparata ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale delimitazione soggettiva assume una speciale valenza rispetto all’ipotesi in questione, atteso il vincolo che lega l’apparato pubblico ai propri funzionari.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 420  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione di New York  10/12/1984  n.   art. 1    co. 1