Ordinanza 253/2011 (ECLI:IT:COST:2011:253)
Massima numero 35831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  20/07/2011;  Decisione del  20/07/2011
Deposito del 27/07/2011; Pubblicazione in G. U. 03/08/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Attività di incenerimento di rifiuti in mancanza di autorizzazione integrata ambientale - Trattamento sanzionatorio - Arresto e ammenda previsti congiuntamente anziché alternativamente - Conseguente preclusione dell'oblazione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra condotte asseritamente omogenee - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa della pena - Erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Eterogeneità delle fattispecie normative poste a raffronto - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

- Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), nella parte in cui contempla la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda e non invece le pene di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) «dell'arresto o dell'ammenda», per i reati connessi all'attività di incenerimento di rifiuti. Il rimettente, muovendo da una erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non rileva come l'intera disciplina contenuta nel d.lgs. n. 133 del 2005, in materia di incenerimento dei rifiuti, si ponga in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all'autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Da ciò − ed a prescindere dal rilievo che il rimettente non ha proceduto all'esame delle fattispecie sottoposte al suo giudizio, onde verificarne la sussumibilità anche nella previsione contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2005 - discende sia che la specialità della norma censurata sembra imporre l'applicazione delle più rigorose sanzioni ivi previste, a seconda della classificazione dei rifiuti come pericolosi o non, sia soprattutto che l'eterogeneità delle fattispecie normative poste a raffronto rende improponibile la stessa comparazione istituita dal giudice a quo.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  11/05/2005  n. 133  art. 19  co. 1

decreto legislativo  11/05/2005  n. 133  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26    co. 2