Ambiente - Parchi - Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i quali è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico - Mancato espletamento della procedura per il raggiungimento dell'intesa con la Regione Puglia - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento degli atti impugnati - Assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione dei detti decreti ministeriali.
Non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente. Conseguentemente, va disposto l'annullamento dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico. L'illegittimità della condotta dello Stato risiede nel mancato tentativo di raggiungere l'intesa, che richiede, in applicazione del principio di leale cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo per dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del Commissario straordinario. (Assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato).
Su questione identica, esaminata da questa Corte con riferimento a vicende relative ad altri enti di analoga natura, v. citate, ex plurimis, sentenze n. 332 del 2010, n. 24 del 2007, n. 21 del 2006, n. 339 del 2005 e n. 27 del 2004.