Sentenza 257/2011 (ECLI:IT:COST:2011:257)
Massima numero 35836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/09/2011;  Decisione del  19/09/2011
Deposito del 30/09/2011; Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Massime associate alla pronuncia:  35837  35838  35839  35840  35841


Titolo
Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Denunciata lesione delle garanzie previdenziali - Questione prospettata in termini generici - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per il suo carattere generico, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore dei braccianti agricoli a tempo determinato, sollevata con riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto il rimettente si limita a richiamare questo precetto, ma non chiarisce le ragioni per le quali esso sarebbe violato dalla norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte