Sentenza 257/2011 (ECLI:IT:COST:2011:257)
Massima numero 35837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/09/2011;  Decisione del  19/09/2011
Deposito del 30/09/2011; Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Massime associate alla pronuncia:  35836  35838  35839  35840  35841


Titolo
Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva - Evocazione di parametro inconferente, in assenza di motivazione circa la sua pertinenza alla fattispecie - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore dei braccianti agricoli a tempo determinato, sollevata con riferimento all'art. 53 Cost., perché il parametro è inconferente: infatti, detta norma riguarda l'imposizione tributaria in senso proprio e non la materia previdenziale e il rimettente si limita ad una mera enunciazione del parametro senza spiegare le ragioni della sua pertinenza alla fattispecie.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 47/2008, n. 311/1995; ordinanze n. 202/2006 e n. 22/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte