Sentenza 257/2011 (ECLI:IT:COST:2011:257)
Massima numero 35838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/09/2011;  Decisione del  19/09/2011
Deposito del 30/09/2011; Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Massime associate alla pronuncia:  35836  35837  35839  35840  35841


Titolo
Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, norma retroattiva di interpretazione autentica in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore dei braccianti agricoli a tempo determinato, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'art. 25 Cost. Pertanto, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Nel caso di specie la norma censurata non presenta alcun carattere irragionevole, ma s'inserisce in un orientamento legislativo già in precedenza espresso che, sia pure con riferimento alla liquidazione delle prestazioni temporanee, aveva previsto per gli operai agricoli a tempo determinato il medesimo criterio contemplato dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato (art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999 n. 144).

In senso analogo, v. citate sentenze n. 236/2009, n. 400/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte