Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, norma retroattiva di interpretazione autentica in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore dei braccianti agricoli a tempo determinato, sollevata in riferimento all'art. art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Poiché - secondo l'insegnamento delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 - si deve verificare: a) se vi sia contrasto, non suscettibile di essere risolto in via interpretativa, tra la disciplina censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell'indicato parametro costituzionale; b) se le norme della CEDU, invocate come integrazione del parametro (cosiddette norme interposte), nell'interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano, si deve osservare che la Corte di Strasburgo, pur censurando in numerose occasioni indebite ingerenze del potere legislativo degli Stati sull'amministrazione della giustizia, non ha inteso enunciare un divieto assoluto d'ingerenza del legislatore. Nel caso in esame, la norma censurata non è illegittima in quanto essa: a) ha affermato un principio già presente nell'ordinamento per gli operai agricoli a tempo determinato, sia pure limitatamente alla liquidazione delle prestazioni temporanee (art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999 n. 144); b) ha enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo; c) ha superato una situazione di oggettiva incertezza di tale testo, evidenziata dai diversi indirizzi interpretativi; d) non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 311/2009.