Sentenza 257/2011 (ECLI:IT:COST:2011:257)
Massima numero 35841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
19/09/2011; Decisione del
19/09/2011
Deposito del 30/09/2011; Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Titolo
Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, norma retroattiva di interpretazione autentica in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore dei braccianti agricoli a tempo determinato, sollevata in riferimento all'art. art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'art. 14 della CEDU che vieta discriminazioni per l'origine sociale e per la ricchezza nell'ambito di applicazione della convenzione. Infatti il rimettente non chiarisce i motivi di una simile valutazione, ravvisa una discriminazione tra i precari dell'agricoltura e «il resto del precariato», senza farsi carico di individuare posizioni comparabili e almeno tendenzialmente omogenee e non spiega le ragioni sulla cui base ha ritenuto che la contribuzione degli operai agricoli non sia correlata al salario reale per l'equiparazione, operata dalla norma censurata, tra operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, norma retroattiva di interpretazione autentica in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore dei braccianti agricoli a tempo determinato, sollevata in riferimento all'art. art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'art. 14 della CEDU che vieta discriminazioni per l'origine sociale e per la ricchezza nell'ambito di applicazione della convenzione. Infatti il rimettente non chiarisce i motivi di una simile valutazione, ravvisa una discriminazione tra i precari dell'agricoltura e «il resto del precariato», senza farsi carico di individuare posizioni comparabili e almeno tendenzialmente omogenee e non spiega le ragioni sulla cui base ha ritenuto che la contribuzione degli operai agricoli non sia correlata al salario reale per l'equiparazione, operata dalla norma censurata, tra operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 14