Ordinanza 259/2011 (ECLI:IT:COST:2011:259)
Massima numero 35843
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
19/09/2011; Decisione del
19/09/2011
Deposito del 30/09/2011; Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Roma - Sussistenza di una precedente pronuncia della Corte costituzionale di accoglimento di un ricorso avente il medesimo oggetto - Carenza di interesse - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Roma - Sussistenza di una precedente pronuncia della Corte costituzionale di accoglimento di un ricorso avente il medesimo oggetto - Carenza di interesse - Inammissibilità del ricorso.
Testo
È manifestamente inammissibile per carenza di interesse il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti di un senatore, dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 30 giugno 2004. Le ragioni delle doglianze prospettate dal giudice ricorrente risultano complessivamente già accolte con una precedente pronuncia della Corte, sia con riguardo alla spettanza del potere sia con riguardo all'efficacia dell'atto reputato lesivo. Nella sentenza n. 304 del 2007 era stato, infatti, disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, nella parte in cui richiamava la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto: da un lato, quindi, risulta esaurita la competenza della Corte a giudicare di una questione che, in quanto connessa a un medesimo atto e relativa a un medesimo fatto, avrebbe il medesimo oggetto di altra questione già risolta nel merito; d'altro lato, la garanzia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., appare dotata di una portata necessariamente integrale, non suscettibile di ottenere diversi effetti ove riferita ai medesimi fatti.
È manifestamente inammissibile per carenza di interesse il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti di un senatore, dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 30 giugno 2004. Le ragioni delle doglianze prospettate dal giudice ricorrente risultano complessivamente già accolte con una precedente pronuncia della Corte, sia con riguardo alla spettanza del potere sia con riguardo all'efficacia dell'atto reputato lesivo. Nella sentenza n. 304 del 2007 era stato, infatti, disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, nella parte in cui richiamava la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto: da un lato, quindi, risulta esaurita la competenza della Corte a giudicare di una questione che, in quanto connessa a un medesimo atto e relativa a un medesimo fatto, avrebbe il medesimo oggetto di altra questione già risolta nel merito; d'altro lato, la garanzia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., appare dotata di una portata necessariamente integrale, non suscettibile di ottenere diversi effetti ove riferita ai medesimi fatti.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
30/06/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37