Ordinanza 260/2011 (ECLI:IT:COST:2011:260)
Massima numero 35844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/09/2011;  Decisione del  19/09/2011
Deposito del 30/09/2011; Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati elettorali - Elezioni amministrative - Divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa - Trattamento sanzionatorio in caso di inosservanza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Petitum oscuro - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), che, nell'ambito delle elezioni amministrative, incrimina la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. La questione prospettata è infatti pregiudicata dalle gravi carenze che inficiano la descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo, risultando omessa l'indicazione dei dati necessari per consentire la verifica della rilevanza della questione proposta in relazione alla fattispecie concreta e che non possono essere desunti dall'esame degli atti processuali, non consentito in ossequio al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, sotto altro profilo, l'ordinanza presenta un petitum oscuro o, comunque, ambiguo, perché non spiega se ritiene che si debba pervenire ad una sentenza caducatoria della norma censurata oppure se intenda ottenere una pronunzia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui punisce la condotta incriminata con la multa anziché con una sanzione amministrativa pecuniaria di corrispondente importo.

Sulla manifesta inammissibilità derivante da carenza nella descrizione della fattispecie, v., ex plurimis, le richiamate: ordinanze nn. 146 e 85 del 2010; nn. 211 e 181 del 2009

Atti oggetto del giudizio

legge  25/03/1993  n. 81  art. 29  co. 5

legge  25/03/1993  n. 81  art. 29  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte