Sentenza 261/2011 (ECLI:IT:COST:2011:261)
Massima numero 35845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/10/2011;  Decisione del  03/10/2011
Deposito del 07/10/2011; Pubblicazione in G. U. 12/10/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Comuni e province - Norme della Regione Piemonte - Divieto di istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali - Illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione - dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità. L'individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, derivante dall'art. 117, secondo comma, lettera p), che risulterebbe "affievolita" in concorrente, per la contemporanea vigenza dell'art. 133, secondo comma, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni, appare illogica e contraddittoria, con l'ulteriore conseguenza che appare incomprensibile come una diversità di disciplina - che deriva in modo naturale dalla ripartizione costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni - possa violare l'art. 3 Cost.

Sulla inammissibilità delle questioni motivate in termini contraddittori, in senso conforme, vedi ordinanze n. 31 del 2010 e n. 127 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  02/12/1992  n. 51  art. 3  co. 

legge della Regione Piemonte  26/03/2009  n. 10  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 15    co. 1