Sentenza 263/2011 (ECLI:IT:COST:2011:263)
Massima numero 35847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/10/2011; Decisione del
05/10/2011
Deposito del 12/10/2011; Pubblicazione in G. U. 19/10/2011
Massime associate alla pronuncia:
35848
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Aree contigue dei parchi naturali regionali - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti - Mancata previsione dell'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Aree contigue dei parchi naturali regionali - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti - Mancata previsione dell'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 dato che questo non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.
Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 dato che questo non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/12/2010
n. 21
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 32
co. 2