Regioni (competenza concorrente) - In genere - Competenza statale - Individuazione dei principi fondamentali - Possibile intervento in sussidiarietà - Condizione - Necessità di assicurare una maggiore omogeneità dell'intervento pubblico - Modalità di esercizio delle relative funzioni amministrative - Necessità di utilizzo dello strumento dell'intesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che, nell'istituire presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo, prevede che i relativi decreti ministeriali siano adottati sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, anziché previa intesa). (Classif. 217001).
Le disposizioni riconducibili alla materia di legislazione concorrente legittimano lo Stato a stabilire i principi fondamentali, secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost., o a intervenire per effetto della chiamata in sussidiarietà. In quest’ultimo caso, è necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l’esercizio unitario e, quindi, la maggiore omogeneità dell’intervento pubblico in materia, sia conforme alle regole sostanziali e procedurali che devono guidare la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. (Precedenti: S. 6/2004 - mass 28191; S. 303/2003 - mass 28036).
Per quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiarietà, lo strumento dell’intesa tra lo Stato e le regioni è la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima. (Precedenti: S. 179/2022 - mass 45069; S. 6/2023 - mass 45275; S. 179/2022 - mass 45069; S. 114/2022 - mass. 44891).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost., l’art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. La norma impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, dopo aver sancito l’istituzione presso il Ministero della cultura dell’Osservatorio dello spettacolo demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione della sua composizione e delle sue modalità di funzionamento, nonché delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, interviene in una materia affidata alla potestà legislativa concorrente, che prevede, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell’intesa in luogo del parere. Né può sostenersi che la disciplina dell’Osservatorio statale sia da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g, Cost., in quanto il contenuto dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata è molto ampio e incide anche su profili funzionali che, lungi dal potersi ricondurre alla mera disciplina organizzativa di un ufficio statale, hanno un inevitabile impatto sulle competenze delle regioni in materia di spettacolo). (Precedente: S. 255/2004 - mass 28672).