Ordinanza 265/2011 (ECLI:IT:COST:2011:265)
Massima numero 35850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/10/2011;  Decisione del  05/10/2011
Deposito del 12/10/2011; Pubblicazione in G. U. 19/10/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Sospensione provvisoria della validità della patente disposta dal prefetto - Omessa previsione della cessazione dell'effetto del provvedimento con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria - Possibilità per il prefetto di irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187 cod. strada - Denunciata violazione dei principi di libertà personale e del giudice naturale precostituito per legge - Contestuale richiesta di un intervento additivo e di uno ablatorio, con conseguente dubbio sul carattere ancipite del petitum - Difetto di motivazione non meramente assertiva sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato sia nella parte in cui non prevede «che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» − così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del codice della strada − , sia nella parte in cui prevede «che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice. Per un verso, infatti, permane il dubbio sul carattere ancipite del petitum dell'ordinanza di rimessione - atteso che il giudice a quo ha chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione -; per altro verso, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla sua non manifesta infondatezza.

- Sul carattere ancipite del petitum e sui conseguenti effetti, v., ex multis, la sentenza n. 355 del 2010, e le ordinanze numeri 230 e 98 del 2009, citate nella pronuncia.

- Sul difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità della questione, v., da ultimo, le citate ordinanze numeri 203 e 180 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 223  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte