Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Possibile irrogazione di due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, da parte del prefetto in sede amministrativa e del giudice penale all'esito dell'accertamento del reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, del giudice naturale precostituito per legge e del giusto processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
- E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, dell'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie». Sussiste invero una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista: la sospensione provvisoria della patente di guida, pur costituendo anch'essa misura afflittiva, è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Pertanto, gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse misure della sospensione cautelare e di quella sanzionatoria, risultano denunciati dall'odierno rimettente esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica, che tende impropriamente a sovrapporre i due istituti. Rilievo, questo, che vale ad escludere tanto un contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., quanto l'asserita violazione dell'art. 111 Cost., sollevata dall'odierno rimettente sempre sulla base dell'errato rilievo che le disposizioni poste a confronto contemplerebbero «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie».
- Sulla impropria sovrapposizione dei due istituti e conseguente erroneità della prospettiva ermeneutica, v., ex multis, le citate ordinanze n. 344 del 2004 e n. 167 del 1998.