Ordinanza 268/2011 (ECLI:IT:COST:2011:268)
Massima numero 35853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
05/10/2011; Decisione del
05/10/2011
Deposito del 12/10/2011; Pubblicazione in G. U. 19/10/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Va ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, e occorre pertanto che il giudice a quo operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
In senso analogo, v. citate ordinanze n. 201 del 2011 e nn. 145 e 38 del 2010Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 219
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte