Misure di prevenzione - Sentenza di assoluzione - Esclusione dell'applicazione di misure di prevenzione - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento con i condannati con pena sospesa - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 530 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede − rispetto a soggetti nei cui confronti sia stata avanzata la proposta per l'applicazione, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e che siano stati assolti da un'originaria imputazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. − una disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall'art. 166, secondo comma, del codice penale. A prescindere dall'omessa formulazione di un petitum specifico e dall'erronea valutazione sulla rilevanza, formulata con riguardo ad una norma ipotetica, il rimettente prende le mosse da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che non è esatto l'assunto secondo cui coloro che sono stati condannati con pena sospesa non possono subire alcuna misura di prevenzione: l'art. 166, secondo comma, cod. pen. si limita infatti a disporre che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, non escludendo affatto che le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumibili aliunde. Inoltre, il giudice a quo impropriamente, afferma che poiché «la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione dell'assenza di pericolosità sociale attuale, a maggior ragione, questa prognosi si imporrebbe per persone la cui colpevolezza sia stata esclusa»: egli trascura di considerare che il giudice, con la sentenza di assoluzione, non opera alcun giudizio di pericolosità dell'imputato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge in cui applica la misura di sicurezza (art. 530, comma 4, cod. proc. pen.).