Sentenza 271/2011 (ECLI:IT:COST:2011:271)
Massima numero 35864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 21/10/2011; Pubblicazione in G. U. 26/10/2011
Massime associate alla pronuncia:  35865


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Censure prospettate dalle parti, non contenute nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili le deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum attraverso l'evocazione di ulteriori parametri costituzionali in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, onde non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità, dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.

In senso analogo, v. citate sentenze nn. 236 e 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 244 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  13/06/2008  n. 15  art. 44  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte