Sentenza 271/2011 (ECLI:IT:COST:2011:271)
Massima numero 35865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 21/10/2011; Pubblicazione in G. U. 26/10/2011
Massime associate alla pronuncia:  35864


Titolo
Lavoro e occupazione - Norme della Regione Calabria - Dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - Indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione - Previsione con norma qualificata di interpretazione autentica dell'esclusione, nella determinazione della predetta indennità, del rateo di tredicesima mensilità - Irragionevole incidenza sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 - norma di interpretazione autentica - in quanto la retroattività della norma, il cui divieto pure non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost., non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Infatti, la norma oggetto di censura, stabilendo che l'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2005 deve essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda - ai fini della determinazione della indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione spettante ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di perfezionamento dell'accordo risolutivo - va escluso il rateo di tredicesima mensilità, non ha imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, ma ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell'art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, in quanto i dipendenti regionali, nel proporre l'accordo di risoluzione consensuale e nel sottoscrivere il relativo contratto, avevano riposto un legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell'indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  13/06/2008  n. 15  art. 44  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte