Giustizia amministrativa - Ruolo dei magistrati amministrativi - Primi referendari e referendari dei TAR in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982 - Conservazione, all'atto della nomina a consigliere di Stato, dell'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di TAR, nel limite di cinque anni - Denunciata irragionevole discriminazione in danno dei consiglieri di Stato che alla suddetta data non erano in servizio come referendari o primi referendari dei TAR, anche rispetto ai consiglieri di Stato di nomina governativa e per concorso ed ai magistrati ordinari e contabili - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai referendari o ai primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982 il beneficio della conservazione, all'atto della nomina a consigliere di Stato, dell'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni. Non sono ravvisabili profili di irragionevole discriminazione rispetto a coloro che non erano ancora in servizio a quella data, trattandosi di norma volta a salvaguardare le precedenti posizioni di ruolo dei magistrati all'atto dell'unificazione dei ruoli separati dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, e per questo eccezionale e derogatoria, da ritenere giustificata nel differenziare la posizione, non omogenea, connessa all'anzianità maturata in primo grado rispetto a quella dei consiglieri di Stato in ruolo, e non confrontabile con la disciplina dettata per la progressione di carriera nella magistratura ordinaria e contabile (e nel pubblico impiego in generale), riguardo alla quale, pur nell'unità della funzione giurisdizionale, nessun principio impone identità di statuto professionale.
Sui limiti di applicabilità delle norme transitorie ed eccezionali, vedi sent. n. 202 e n. 34 del 2011, n. 131 del 2009, n. 96 del 2008, n. 439 del 2007, n. 178 del 2006, n. 149 del 2005; ord. n. 231 del 2009 e n. 344 del 2008
Sull'elemento temporale quale giustificazione di trattamenti differenziati, vedi ord. n. 31 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 del 2008.
Sulla legittimità del peculiare statuto professionale della magistratura amministrativa, vedi sent. n. 1 del 1978, ord. n. 542 del 2000.