Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Previsione che le Regioni promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo - Irragionevolezza e violazione delle competenze regionali in materia di allocazione delle funzioni amministrative - Illegittimità costituzionale. (Classif. 217020).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. c), della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni. La disposizione impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, disciplinando l’assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, si pone in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. Resta comunque ferma - al fine di non vanificare la ratio di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall’art. 6 della legge n. 106 del 2022 - l’esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l’intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell’Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura. (Precedenti: S. 293/2012 - mass 36796; S. 22/2012 - mass 36072; S. 95/2008 - mass 32262; S. 387/2007 - mass 31824; S. 387/2007 - mass 31824).