Estradizione - Estradizione esecutiva per l'estero - Condannato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, residente o dimorante nel territorio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto della consegna e conseguente possibilità di scontare la pena in Italia - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che sono sottoposti al regime di consegna del mandato d'arresto europeo (non applicabile, nel caso di specie, in ragione dell'epoca del fatto reato) - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; ai «principi comunitari» di non discriminazione di cui all'art. 12 (ora 18 TFUE) del Trattato, di uniformità di trattamento dei cittadini europei di cui all'art. 17 del Trattato e del diritto di stabilimento riconosciuto dall'art. 18 (rectius: 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una riserva analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), «nella lettura imposta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 2010», qualora la procedura sia attivata tra Stati membri dell'Unione europea e riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stesso territorio, «stabilmente inserito in Italia». Il giudice rimettente, infatti, pur invocando nella sostanza l'applicabilità all'estradizione dello speciale motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI del Consiglio, omette del tutto di specificare sia la data della decisione definitiva dell'autorità giudiziaria straniera che irrogava la pena per l'esecuzione della quale è stata proposta domanda di estradizione, sia quella della richiesta di estradizione, limitandosi ad indicare il tempus commissi delicti (nel corso del 1999) e la data della sentenza della Corte di appello impugnata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, precludono il necessario controllo in punto di rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità.
- In ordine all'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie quale impedimento al controllo di rilevanza della questione e conseguente causa di manifesta inammissibilità di quest'ultima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009.