Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza nonché incidenza sul principio di uguaglianza in materia di elettorato passivo - Asserita violazione dei principi di libertà di mandato elettorale, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione formulata in modo perplesso e contraddittorio - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, censurate - in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa. La questione è formulata, oltre che in termini contraddittori rispetto alla riconosciuta sussistenza di una riserva di legge statale in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore, anche in modo perplesso riguardo alla possibile esistenza di una competenza normativa regionale primaria in una materia in cui sono coinvolte le cariche parlamentari nazionali. Carente è inoltre la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale posto che il rimettente, pur dopo aver affermato l'applicabilità alla fattispecie al suo esame della sola norma statale, non ha argomentato sulla concreta necessità di applicare anche la normativa regionale.