Sentenza 193/2023 (ECLI:IT:COST:2023:193)
Massima numero 45803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del
21/06/2023; Decisione del
21/06/2023
Deposito del 27/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Concorrenza regionale all'attuazione dei principi fondamentali della materia - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 217020).
Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Concorrenza regionale all'attuazione dei principi fondamentali della materia - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 217020).
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 118, primo e secondo comma , Cost., dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo individua i principi fondamentali della materia. La questione promossa è del tutto sprovvista di motivazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/07/2022
n. 106
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte